Estratto dallo statuto dell’Associazione
ARTICOLO 19. L’Assistente Ecclesiastico
L’Assistente Ecclesiastico fungerà da guida spirituale dell’associazione, avrà il compito di rendere presente la funzione di guida che il ministero ordinato svolge a vantaggio dei fedeli, con il richiamo al Vangelo e al magistero ecclesiale.
Tale figura sarà anche un ruolo di raccordo tra la presidenza o la direzione dell’istituzione, svolta dai laici e regolata da criteri di ispirazione democratica, e il Vescovo. Per questo motivo sarà nominato dall’Ordinario diocesano per un quinquennio, su proposta del Consiglio Direttivo.
Egli dovrà sempre in coscienza favorire la crescita dell’associazione nella fede e nelle opere partecipando attivamente alle assemblee, proponendo esperienze formative ed occasioni di crescita spirituale.
L’Assistente Ecclesiastico potrà essere invitato al Consiglio Direttivo dell’associazione e di tutte le assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto a meno che sia anche socio dell’associazione e regolarmente eletto come membro del Consiglio Direttivo.